Art. 11.
(Contributi automatici).

      1. Possono beneficiare dei contributi automatici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), le imprese di produzione cinematografica indipendente che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. In tale conto è computato il contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di dodici mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo del film. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, hanno realizzato incassi inferiori a un limite minimo fissato annualmente dall'Agenzia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il primo esercizio il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è calcolato sugli incassi maturati nell'ultimo triennio, secondo le seguenti percentuali: 50 per cento

 

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da euro 300.000,00 fino a euro 1.000.000,00, 35 per cento da euro 1.000.000,01 fino a euro 2.000.000,00; 20 per cento da euro 2.000.000,01 a euro 10.000.000,00. Il contributo sarà calcolato con il primo euro.
      2. La percentuale sugli incassi da applicare ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 è stabilita, per gli esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, annualmente con decreto del direttore generale dell'Agenzia.
      3. I contributi sono incrementati, a carico dell'Agenzia e a fondo perduto, qualora i film siano stati espressamente realizzati con finalità educative per l'infanzia. L'Agenzia, con decreto del direttore generale, stabilisce i criteri per l'accesso ai contributi di cui al presente comma.
      4. In caso di associazione produttiva tra imprese, le somme calcolate sono iscritte sul conto di ciascuna impresa di produzione in proporzione alla propria partecipazione alla produzione del film. Le imprese interessate possono tuttavia richiedere all'Agenzia che le medesime somme siano iscritte sul conto di una sola di esse.
      5. In caso di coproduzione con imprese estere, l'impresa italiana ha diritto al 100 per cento del contributo maturato solo se coproduttrice di maggioranza assoluta. Se l'impresa di produzione italiana è coproduttrice minoritaria ha diritto ad una percentuale di contributo pari alla quota percentuale di coproduzione facente capo all'impresa italiana stessa.
      6. Entro il 20 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente, l'Agenzia notifica a ciascuna impresa di produzione cinematografica indipendente la situazione del conto aperto a suo nome. Ogni somma iscritta sul conto di un'impresa deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro il secondo anno successivo a quello della notifica. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), entro il termine di due anni devono essere iniziate le riprese. In caso contrario, l'impresa decade dalla
 

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possibilità di ottenere il versamento del contributo corrispondente ed i relativi importi giacenti su detto conto vanno ad incremento dei finanziamenti disponibili per le opere di cui all'articolo 15.
      7. In caso di trasformazione della forma sociale, fusione o scissione dell'impresa o aumento del capitale, le imprese interessate richiedono all'Agenzia, entro il termine perentorio di tre mesi dall'iscrizione delle variazioni predette nel registro delle imprese, una corrispondente variazione della intestazione del conto. In caso di cessazione dell'impresa, l'Agenzia dispone la chiusura del conto ed i relativi importi giacenti su detto conto vanno ad incremento dei finanziamenti disponibili per le opere di cui all'articolo 15.